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Legge 15/12/1990 n. 3964. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale paesaggistico- territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l’amministrazione procedente può richiedere, purché vi sia stata una precedente valutazione, di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Art. 5 - Ufficio del programma per Roma Capitale. 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'Ufficio del programma per Roma Capitale. 2. L'ufficio del programma per Roma Capitale è costituito da non più di trentacinque unità, compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonché sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale è scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Il personale di cui al comma 2 è nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza. 4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Ufficio del programma per Roma Capitale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 6 - Stato di attuazione. 1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane predispone annualmente, sulla base dei rapporti delle singole autorità vigilanti, una relazione analitica sullo stato di attuazione del programma, sugli eventuali ritardi e difficoltà determinatisi e sulle misure adottate per eliminarli. 2. La relazione è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri ed è successivamente trasmessa al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. Art. 7 - Indennità di espropriazione. 1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina, per tutte le espropriazioni nell'area metropolitana di Roma preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici odi diritto pubblico, anche non territoriali, l'indennità è determinata a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso, ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento. 2. In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma1. La cessione è resa esecutiva dall'autorità competente, sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari, con decreto che produce i medesimi effetti dell'espropriazione. 3. L'indennità di occupazione è commisurata ai danni derivanti all'espropriando per la cessazione o riduzione, anche temporanea, dell'attività economica esercitata sull'area al momento dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione. Art. 8 - Realizzazione del sistema direzionale orientale. 1. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1, il comune di Roma delibera un programma pluriennale contenente l'indicazione degli ambiti da acquisire tramite espropriazione e dei ter- Legge 15/12/1990 n. 396 – Interventi per Roma, capitale della Repubblica. mini temporali al decorrere dei quali si intende procedere ad acquisirli, restando l'esecuzione delle espropriazioni subordinata solamente al decorrere dei predetti termini temporali. 2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1, eccettuati quelli destinati ad utilizzazioni da parte del comune di Roma o comunque interessati alla localizzazione delle sedi pubbliche, sono dal comune medesimo ceduti, anche tramite asta pubblica, in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni. I prezzi di cessione sono determinati sulla base dei costi di acquisizione maggiorati delle quote, proporzionali ai volumi od alle superfici degli immobili risultanti dalle previste trasformazioni, dei costi delle opere, di competenza del comune, per la sistemazione e le organizzazioni degli ambiti in cui ricadono gli immobili interessati. 3. Per la realizzazione del sistema direzionale orientale di cui all'articolo 1 è applicabile l'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche per insediamenti per attività terziarie e direzionali. Art. 9 - Disposizioni varie. 1. Per l'avvio della realizzazione del sistema direzionale orientale di Roma, dei parchi ed in particolare del parco archeologico dell'area centrale, dei Fori e dell'Appia Antica, ancorché in pendenza dell'adozione del piano regionale, nonché delle infrastrutture connesse e per i necessari espropri, è concesso al comune di Roma un contributo straordinario di lire 100 miliardi per il 1990. Su tali somme gravano altresì, in via prioritaria, gli oneri relativi alla acquisizione delle aree ancora private del comprensorio di Villa Ada ed ai necessari espropri. 2. Al fine di diminuire il livello dell'inquinamento atmosferico ed acustico a tutela della salute e del patrimonio monumentale, è concesso al comune di Roma il contributo straordinario di lire 10 miliardi per la realizzazione di un programma speciale finalizzato a dotare il comune medesimo di veicoli a trazione elettrica da destinare al trasporto pubblico ed alle attività di servizio dell'amministrazione comunale e delle aziende dalla stessa dipendenti, delle relative infrastrutture di sosta e scambio, nonché per interventi di sistemazione delle relative sedi privilegiate opere di alleggerimento e fluidificazione del traffico veicolare, aree da destinare a verde e impianti di monitoraggio. La concessione del contributo è subordinata all'adozione del programma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. I mezzi di trasporto pubblico di cui al presente comma debbono essere accessibili al piano stradale. 3. Gli edifici e le relative aree di pertinenza delle caserme “Cavour” e “Montezemolo”, ubicate nella città di Roma, sono destinati a sedi di uffici di organi giurisdizionali. I termini e le modalità relativi al mutamento di destinazione d'uso dei predetti immobili, nonché alla cessione delle aree necessarie per la rilocalizzazione delle strutture militari, sono definiti mediante apposita convenzione da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma. Per consentire la rilocalizzazione delle caserme di cui al presente comma, in aggiunta ad ogni altra eventuale risorsa disponibile per il medesimo scopo, è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quinto comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. 4. Gli edifici e le relative aree di pertinenza della caserma “Sani”, del magazzino vestiario dell'Esercito di via Principe Amedeo e del magazzino viveri dell'Esercito di via Turati, ubicati nella città di Roma, sono trasferiti a titolo gratuito al comune di Roma, previa individuazione, con apposita convenzione da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro delle finanze ed il Sindaco di Roma, di altre aree idonee in Roma, località Cecchignola, da trasferire a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato per la rilocalizzazione delle infrastrutture predette. Per la rilocalizzazione delle nuove infrastrutture è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1991. 5. Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è istituita con sede in Roma e competenza per il territorio comunale, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Roma, senza incremento delle dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. Legge 15/12/1990 n. 396 – Interventi per Roma, capitale della Repubblica. 6. Per l'immediata realizzazione di interventi sui beni culturali esistenti nella città di Roma, è autorizzata la spesa complessiva, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, di lire 115 miliardi, di cui lire 28 miliardi per il 1990 e lire 26 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza archeologica di Roma per interventi sul patrimonio archeologico; lire 23 miliardi per il 1990 e lire 20 miliardi per il 1991, da destinare alla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Roma, di cui al comma 5, per interventi sui beni architettonici, ivi compresa la Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi; lire 3 miliardi per il 1990 e lire 3 miliardi per il 1991 alla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, per interventi sui beni artistici e storici. Si applicano le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 92 . Per lire 6 miliardi per il 1990 e lire 6 miliardi per il 1991 il finanziamento è destinato al comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio. 7. La proprietà dell'immobile denominato “Palazzo Braschi”, attualmente destinato a sede del Museo di Roma, è trasferita a titolo gratuito al comune di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'amministrazione statale. 8. Il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1979, n. 122, è differito al 18 aprile 1995. 9. Il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare un'area ubicata nel territorio del comune di Roma, ai fini della costruzione di un edificio da destinare a sede del liceo “Chateaubriand”, al prezzo che sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale. In considerazione delle finalità dell'opera e delle sue caratteristiche di utilizzazione, la realizzazione dell'edificio è affidata, da parte delle competenti autorità del Governo francese, che ne assume i relativi oneri finanziari, a società o consorzi che offrano alla parte italiana le garanzie necessarie. A tal fine il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro delle finanze, conclude con il Governo francese apposita convenzione mediante la quale è verificata l'eseguibilità del progetto e sono determinate, in particolare, le modalità e la durata della cessione del diritto di superficie sull'area di cui al presente comma, nonché le modalità di individuazione delle imprese abilitate. L'approvazione del progetto da parte del comune di Roma nell'area prescelta costituisce variante al piano regolatore. 10.Gli immobili demaniali denominati “Casali Strozzi” sono assegnati in uso governativo al Ministero degli affari esteri per essere destinati a sedi di istituti di cultura di Stati esteri. Per il restauro e l'adeguamento funzionale dei predetti immobili è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1990 e di lire 1 miliardo per il 1991, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. |
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